Nulla la prova etilometrica se l’etilometro utilizzato per i rilievi non è stato sottoposto alle verifiche annuali

Il Tribunale Ordinario di Venezia ha assolto l’imputato dalla contravvenzione p. e p. dall’art. 186, co. 2 let. B), co. 2 bis e co. 2 sexies del C.d.S. perché non si era potuto dimostrare in sede dibattimentale che l’etilometro utilizzato per i rilievi fosse stato regolarmente sottoposto alle verifiche annuali.

A tal riguardo, la circolare ministeriale n. 87/91 del MIT postula che le visite periodiche sugli etilometri devono essere effettuate annualmente: “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati” e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri (…) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (…) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche”.

Nella vicenda affrontata in sentenz, l’apparecchio in questione non era in regola con le prescrizioni anzidette posto che la visita periodica non era stata compiuta nell’anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi).

Qui sotto il testo Integrale della sentenza:

Motivi della decisione

xxxxxx è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 186 co. II lett. b) e commi 2 bis e 2 sexies C.d.S. , per essersi posto alla guida del veicolo xxxxxxxxx in condizioni d’ebbrezza derivante dall’uso di bevande alcooliche , con tasso alcolemico pari a 1,06 g/1 al primo test e 0,97 g/1 al secondo test, quindi superire al limite fissato pari a 0,50 g/1, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 07.

A dibattimento, sono stati ascoltati i testi xxxxxxxx. E’ stata acquisita relazione dei dott.ri xxxxxxxxx, sulla quale si è svolto contraddittorio con il consulente xxxxxxx, che ha depositato ulteriore memoria tecnica. E’ stata acquisita documentazione , inerente m particolare le condizioni dell’apparecchio sul quale è stata effettuata la misurazione alcolemica. Quindi, le parti hanno concluso come da verbale d’udienza ed il Giudice ha emesso il dispositivo di assoluzione come in atti .

Il teste della p.g. operante, appartenente ai carabinieri di xxxxx, ha evidenziato che l’intervento è stato effettuato in presenza di un incidente stradale tra la xxxx sopra indicata, guidata dall’odierno imputato, e la xxxx Corsa , guidata da xxxxxx.

Poiché il xxxera apparso avere alito vinoso, era stato compiuto l’esame preliminare con il precursore, il quale aveva evidenziato positività, cioè colore rosso, per il xxxxxxx (non invece per l’altro conducente di autovettura).

Poiché i carabinieri non possedevano in quel contesto l’etilometro, era stata chiamata la pattuglia della Polizia locale di xxxxxx, che era quindi intervenuta ed aveva eseguito le prove con l’etilometro. A distanza di dieci minuti l’una dall’altra, le due prove avevano sortito l’esito sopra indicato, in entrambi i casi superiore al limite di legge quale soglia per il riconoscimento di una fattispecie sanzionata penalmente.

Dalla disamina della copia del libretto metrologico dell’etilometro, risulta che la verifica primitiva è avvenuta in data 04/09/2012, le verifiche periodiche successive in date 25/11/2013, 06/10/2014, 22/12/2015 .

Ai sensi della circolare ministeriale n. 87 /91 (Ministero Infrastrutture e Trasporti) d’intesa con il Ministro della Sanità, le visite periodiche vanno effettuate annualmente , “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati …. “, “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri .. avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi … siano m regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche … “.

Nella fattispecie , l’apparecchio in questione, con il quale sono stati effettuate le prove alcolemiche, non era in regola con le prescrizioni anzidette, posto che la visita periodica non era stata compiuta nell’anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi). Inoltre, la stessa normativa di settore prevede un margine di errore, sebbene modesto, anche con riferimento all’ipotesi di corretto adempimento delle prescrizioni e verifiche sul punto, come sopra indicate.

Va rilevato che, nella fattispecie, il superamento della soglia è stato alquanto modesto pertanto, la mancanza di corretto adempimento delle verifiche annuali, l’effettività di un margine di errore ulteriore comunque insito nella prova e riconosciuto dalla normativa, induce a ritenere non formata in modo adeguato e dunque oltre ogni ragionevole dubbio la prova che l’imputato fosse alla guida dell’autovettura in condizioni di assunzione alcolica che , sotto il profilo quantitativo, avesse superato la soglia di punibilità ai fini della sanzione penale.

Quindi, va emessa sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, in assenza di prova adeguata.

PQM

Visto l’art. 530 cpv. c.p.p., assolve xxxxxxxx dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

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